Art. 1.
(Finalità e definizioni).

      1. La presente legge ha la finalità di agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione delle famiglie numerose e l'adempimento dei compiti relativi, come previsto dall'articolo 31 della Costituzione.
      2. Ai fini della presente legge, per famiglia numerosa si intende quella composta da uno o due genitori con tre o più figli, compresi i figli adottivi e gli affidati.
      3. Ai fini della presente legge, è equiparata alla famiglia numerosa la famiglia composta da:

          a) uno o due genitori con due figli se uno di essi è disabile o inabile al lavoro;

          b) entrambi i genitori disabili o uno di essi con invalidità superiore al 65 per cento e due figli;

          c) padre o madre separati o divorziati con tre o più figli anche se non conviventi, ove esiste una sentenza che attesta l'obbligo del genitore stesso a fornire gli alimenti al figlio non convivente;

          d) due o più fratelli orfani di entrambi i genitori sottoposti a tutela o ad affidamento;

          e) tre o più fratelli orfani ma maggiorenni.