1. La presente legge ha la finalità di agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione delle famiglie numerose e l'adempimento dei compiti relativi, come previsto dall'articolo 31 della Costituzione.
2. Ai fini della presente legge, per famiglia numerosa si intende quella composta da uno o due genitori con tre o più figli, compresi i figli adottivi e gli affidati.
3. Ai fini della presente legge, è equiparata alla famiglia numerosa la famiglia composta da:
a) uno o due genitori con due figli se uno di essi è disabile o inabile al lavoro;
b) entrambi i genitori disabili o uno di essi con invalidità superiore al 65 per cento e due figli;
c) padre o madre separati o divorziati con tre o più figli anche se non conviventi, ove esiste una sentenza che attesta l'obbligo del genitore stesso a fornire gli alimenti al figlio non convivente;
d) due o più fratelli orfani di entrambi i genitori sottoposti a tutela o ad affidamento;
e) tre o più fratelli orfani ma maggiorenni.